Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo 2007/2009

Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

 

Il Ministero dello Sviluppo economico prevede che per gli anni 2007, 2008 e 2009 venga attribuito alle imprese un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e che tale misura è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

 

Attività ammissibili

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

 

Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

 

a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca

e sviluppo;

 

b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono

utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;

 

c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;

 

d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

 

e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;

 

f) le spese generali;

 

g) i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

 

 

Agevolazione

Il credito d’imposta è concesso nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, e che tale misura è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione  a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

 

Il nostro staff è a disposizione delle imprese interessate per supportare imprese e commercialisti nella predisposizione della documentazione necessaria alla fruizione dell’agevolazione.

 

Per informazioni e approfondimenti: comform@multiutility.biz 

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